
Provincia di Pistoia
STATUTO
Relazione illustrativa
Signori Consiglieri,
sottopongo alla Vostra attenzione il nuovo schema di Statuto della nostra Provincia.
La necessità di una profonda revisione statutaria è divenuta ormai ineludibile.
Il testo vigente, concepito, redatto ed approvato in attuazione della riforma dellordinamento delle autonomie locali del 1990, corrisponde sempre meno allodierno quadro legislativo ed istituzionale, caratterizzato da una sempre più marcata affermazione dei principi di autonomia responsabile dei comuni e delle province.
Se la riforma del 1990 poté essere definita epocale (in quanto, almeno nei principi ispiratori, superava una secolare concezione di tutela centralistica, dando attuazione al dettato costituzionale) le leggi successive, non solo hanno consolidato e sviluppato quei principi, ma hanno anche introdotto importanti novità.
Questi argomenti sono stati approfonditi nella relazione presentata lo scorso 4 novembre alla Commissione per la revisione dello Statuto e ad essa rimando, riassumendo qui solo alcune considerazioni.
Nel decennio trascorso dallentrata in vigore della legge 142 del 1990, lordinamento si è notevolmente modificato:
a) con il decreto legislativo n. 29 del 1993 che, pur con una impostazione notevolmente centralistica, ha introdotto il principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa compete ai dirigenti;
b) con la legge n. 81 del 1993, che ha introdotto il sistema elettorale maggioritario e lelezione diretta del Presidente della Provincia, al quale sono attribuiti più ampi poteri, fra cui quello di nomina e revoca della Giunta;
c) con il decreto legislativo n. 77 del 1995, che ha disciplinato il nuovo ordinamento contabile e finanziario degli enti locali, anche in questo caso con una impostazione centralistica, successivamente attenuata;
d) con la legge n. 59 del 1997 e successivi decreti di attuazione, che hanno avviato il processo di trasferimento di funzioni e compiti dallo Stato alle regioni, alle province ed ai comuni, secondo il principio di sussidiarietà;
e) con la legge n. 127 del 1997, che ha introdotto misure importanti per lo snellimento dellattività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;
f) infine, con la legge n. 265 del 1999, che ha ribadito e ampliato lautonomia statutaria, normativa, organizzativa, amministrativa, impositiva e finanziaria degli enti locali. Autonomia non più soggetta genericamente alla legge, ma solo a quelle norme legislative che enuncino "...espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per lautonomia normativa dei comuni e delle province."
Abbiamo di fronte un quadro legislativo che costituisce un primo punto di arrivo del processo di riforma iniziato nel 1990, senz'altro migliorabile, ma sostanzialmente rispettoso delle esigenze delle autonomie locali.
Da qui, comunque, la necessità di una profonda revisione statutaria, per mettere mano alla quale potevamo operare sullo Statuto vigente, integrandolo con quanto previsto dalle disposizioni di legge sopravvenute.
È stato invece elaborato un nuovo schema di Statuto, avendo come riferimento il quadro legislativo attuale e recuperando alcune parti del testo precedente.
Nel redigere il nuovo Statuto, è stato tenuto conto del carattere specifico di questo strumento, che deve contenere norme di principio e disposizioni operative, ma sempre mantenendo quella sintesi sobria e, in qualche misura, solenne, che è propria degli atti costitutivi.
Si è generalmente evitato di ripetere ciò che è stabilito dalla legge, salvo i casi in cui questo era necessario per la migliore comprensione del testo.
Assolutamente evitato il richiamo (con date e numeri) a leggi e disposizioni varie, che avrebbero inutilmente appesantito il testo, senza giovare molto alla chiarezza. Sarà invece opportuno predisporre un testo annotato con i riferimenti normativi.
Lo Statuto è suddiviso in tre parti: la prima è relativa ai Principi generali, la seconda alla Informazione, partecipazione ed iniziativa popolare, la terza allOrdinamento della Provincia.
Il testo si compone di ottantotto articoli, venti in più di quello vigente, ma è complessivamente più breve, essendo state eliminate quelle parti che dovranno trovare posto nel regolamento di organizzazione e in quello di contabilità.
La parte prima Principi generali è composta dal titolo primo Elementi costitutivi, (artt.1-5) che enuncia i principi e i valori fondanti della Comunità provinciale pistoiese e dal titolo secondo Attribuzioni della Provincia (artt.6-12) che disciplina i rapporti istituzionali, l'autonomia normativa e l'assunzione del metodo della programmazione e della pianificazione.
La parte seconda Informazione, partecipazione ed iniziativa popolare è suddivisa in cinque titoli :
La parte terza Ordinamento della Provincia è suddivisa in quattro titoli:
- il capo primo Il Consiglio provinciale (artt.39-57) disciplina l'ordinamento del Consiglio e la sua autonomia organizzativa e regolamentare, le prerogative dei consiglieri provinciali e dei gruppi consiliari, le commissioni consiliari permanenti e speciali, il funzionamento del Consiglio;
- il capo secondo La Giunta provinciale (artt.58-61) stabilisce la composizione della Giunta e le sue prerogative, la nomina e la revoca degli assessori.
- il capo terzo Il Presidente della Provincia (artt.62-65) concerne le attribuzioni e le competenze del responsabile della Amministrazione.
Le Disposizioni finali e transitorie (artt.87-88) disciplinano l'entrata in vigore del nuovo Statuto e la contestuale abrogazione di quello vigente e fissano i termini entro i quali dovranno essere adottati o adeguati i regolamenti provinciali previsti dallo Statuto.
Signori Consiglieri, questo Statuto è il frutto del lavoro svolto in questi mesi. Ringrazio la Commissione speciale per la revisione dello Statuto e il Suo Presidente per la collaborazione e la fiducia che mi è stata accordata.
Lo Statuto non è lo strumento della Maggioranza che di volta in volta governa ma deve essere, per quanto possibile, un atto condiviso dall'insieme dei rappresentanti della Comunità.
Con questo spirito ho cercato di tenere conto di tutte le indicazioni e con questo spirito lo sottopongo al Vostro esame, alle Vostre proposte migliorative e, infine, al Vostro consenso.
24.1.2000
Il Relatore
Marco Giunti