Articolo 83 -
Individuazione del patrimonio boschivo
1. I P.S., e gli atti di governo del territorio, provvedono, se necessario, sulla base del proprio quadro conoscitivo, ad integrare e dettagliare l’individuazione delle aree boscate di cui alla tavola P04 nonché delle risorse forestali in genere di cui alla tavola QC05. I P.S. integreranno il proprio quadro conoscitivo con l’identificazione delle aree boscate improprie e dei boschi vetusti come definiti all’art. 15 comma 6 lettera d) della presente Disciplina di piano.
2. I P.S., e gli atti di
governo del territorio, nonché i piani di settore nell’ambito delle rispettive
competenze, disciplinano le trasformazioni e le attività ammissibili nelle aree
boscate, in conformità alle direttive ed agli indirizzi stabiliti per i diversi
sottosistemi territoriali di paesaggio della presente Disciplina di piano, ed
in adempimento alle disposizioni del P.I.T. ed alle prescrizioni di cui ai
successivi commi. I P.S., e gli altri atti di governo del territorio, nonché i
piani di settore nell’ambito delle rispettive competenze, disciplinano le
trasformazioni e le attività ammissibili delle aree boscate improprie che
potranno essere oggetto di ripristino come aree aperte, non ostacolando la
conduzione dell’attività agricola delle aziende presenti sul territorio e
favorendo l’eliminazione delle specie boschive non autoctone.
3. Le trasformazioni del bosco, il taglio dei boschi, la manutenzione,
l'adeguamento, la realizzazione delle opere connesse al taglio dei boschi sono
regolamentate dalla L.R. 21 Marzo 2000, n. 39, Legge forestale della Toscana e
sue modificazioni ed integrazioni e dal Regolamento di attuazione della
suddetta legge. In particolare si precisa che i tagli colturali e le opere
connesse al taglio dei boschi classificate come "temporanee" si attuano nelle forme previste ed
autorizzate dalla L.R. 39/00 e per essi non è richiesta, ai sensi dell'art. 152
del D.Lgs. 29 Ottobre 1999, n. 490
"Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni
culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della L. 8 Ottobre 1997, n. 352", l'autorizzazione di cui
all'art. 151 del citato Decreto Legislativo.
4. Il Regolamento Forestale Provinciale detta ulteriori disposizioni
in merito alla trasformazione ed al taglio dei boschi nonché alle opere
connesse al taglio nel rispetto comunque delle prescrizioni e degli indirizzi
del P.I.T. e del P.T.C.
5. Gli strumenti di pianificazione specialistica ed i piani di
settore assoggettano le aree boscate ad
uno dei seguenti regimi anche tenendo conto, soprattutto in riferimento alle
modalità tecniche di perseguimento degli obiettivi, di tutto quanto prescritto
dalla L.R. n. 39/00 e conseguenti regolamenti attuativi ai sensi della lettera
f) comma 2 dell’art. 51 della L.R. 3 Gennaio 2005, n. 1:
a)
regime di conservazione: si applica nelle aree boscate di elevato valore
paesistico-ambientale prive di insediamenti e con vegetazione non oggetto di
sfruttamento sistematico e in grado di evolvere in modo autonomo verso una
situazione di equilibrio; l'obiettivo della disciplina è quello di garantire
l'assoluto rispetto dei dinamismi naturali della vegetazione spontanea. Sono
pertanto vietati gli interventi che alterino l'assetto vegetazionale della
zona, complessivamente considerato nei suoi caratteri qualitativi e
quantitativi, ad eccezione di quelli che si rendessero eventualmente necessari
per la conversione dei cedui in fustaie, per l'eliminazione di forme
infestanti, per favorire biotopi particolarmente interessanti e per la
prevenzione di fitopatie.
b)
regime di mantenimento: si applica nelle aree boscate nelle quali le
condizioni del manto arboreo sono nel complesso buone sotto i profili di
essenze dominanti, della percentuale di esemplari di alto fusto e del vigore
vegetativo ovvero dell'attitudine alla funzione ricreativa. L'obiettivo della
disciplina è quello di confermare la situazione in atto, garantendone la
continuità nel tempo e assicurando il corretto sfruttamento economico del
bosco; sono pertanto consentiti gli interventi diretti allo sfruttamento
economico del bosco, purché contenuti e finalizzati al miglioramento delle
condizioni complessive degli ambienti forestali.
c)
regime di modificabilità
e trasformazione: si applica nelle aree
boscate nelle quali le condizioni dello strato arboreo sono insoddisfacenti a
causa della dominanza di essenze che contrastano il naturale dinamismo della vegetazione
autoctona, costituendo in particolare ecosistemi vulnerabili da incendi o
fitopatie e pertanto inidonei a garantire nel tempo la stabilità dei terreni in
forte pendio. L'obiettivo della disciplina, soprattutto ai fini
dell'arricchimento e mantenimento dei connotati paesaggistici, è quello di
favorire l'espansione di specie idonee sotto il profilo ecologico anche
mediante la graduale sostituzione nello spazio e nel tempo del soprassuolo
esistente. Sono pertanto consentiti gli interventi, anche volti allo
sfruttamento economico, che attraverso le necessarie operazioni di diradamento
e/o sostituzione dello strato arboreo conseguono l'obiettivo sopra indicato.
d)
regime di tutela: si applica ai boschi che, assolvendo a specifiche
funzioni ambientali e paesaggistiche, sono individuati e descritti in appositi
elenchi dalla Provincia ai sensi dell'art. 52 della L.R. n. 39/2000.
6. Ad esclusione dei boschi compresi nel regime di conservazione e
fermi restando gli obiettivi sopra specificati e le finalità di tutela del
paesaggio sono ammessi interventi volti alla trasformazione di limitate aree
boscate in altre qualità di coltura per: realizzazione di radure all'interno
dei soprassuoli per fini ecologici, faunistici, paesaggistici ovvero
turistico-ricreativi; svolgimento di attività agricole compatibili con
l'ambiente; per sistemazioni di pertinenze di fabbricati o altri manufatti.